Art. 5.
(Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994).

      1. La composizione delle unità multidisciplinari, di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 1994, comprende anche lo psicologo in servizio

 

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presso le aziende sanitarie locali o in regime di convenzione con le medesime.
      2. Alla stesura della diagnosi funzionale ad opera dell'unità multidisciplinare di cui all'articolo 3 del citato atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, prendono parte, altresì, i docenti della classe frequentata dall'alunno portatore di handicap ed i suoi genitori.
      3. I docenti specializzati in attività di sostegno costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle singole comunità scolastiche; essi svolgono funzione di sostegno metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe.
      4. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «nelle aree disciplinari individuate» sono soppresse.
      5. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno portatore di handicap e dei compagni in situazione di integrazione sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.
      6. Nelle scuole di ogni ordine e grado, l'attività valutativa dei docenti di cui al comma 3, concernente i profili di cui al comma 5, riguarda tutti gli alunni con cui essi operano.
      7. La formulazione dei giudizi relativi agli ambiti disciplinari del programma educativo individuale dell'alunno portatore di handicap è di competenza dei rispettivi docenti; quella del giudizio globale spetta al consiglio di classe.